Sez. L, Ordinanza n. 24717 del 23/11/2011 (Rv. 619675 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Omessa indicazione del codice fiscale del difensore - Causa di nullità del ricorso - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
La previsione contenuta nell'art. 125, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 4, comma 8, lettera a), del d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24, secondo la quale "il difensore indica il proprio codice fiscale", non è causa di nullità del ricorso, non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge, e non potendo ritenersi che siffatta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)