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Sez. 3, Sentenza n. 767 del 19/01/2016 (Rv. 638379 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Omessa indicazione del codice fiscale del difensore - Nullità del ricorso - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638379-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

La violazione della previsione contenuta nell'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, lett. a), del d.l. n. 193 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 24 del 2010, secondo la quale "il difensore indica il proprio codice fiscale", non è causa di nullità del ricorso, non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge, e non potendo ritenersi che siffatta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legge 29/12/2009 num. 193 art. 4 com. 8 lett. A, Legge 22/02/2010 num. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)