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Sez. 4, Sentenza n. 19305 del 06/03/2003 Cc. (dep. 24/04/2003) Rv. 224516 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Custodia cautelare disposta in violazione degli artt. 273 e 280 c.p.p. - Processo concluso con condanna a pena sospesa - Diritto alla riparazione - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 2003-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224516-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE

Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314, comma 2 cod. proc. pen., conseguente all'emissione o al mantenimento della custodia cautelare in violazione degli artt. 273 e 280 del codice di rito, non viene meno se il processo si conclude con una condanna con sospensione condizionale della pena, né tale diritto è subordinato alla scadenza del termine di cui all'art. 163 cod. pen., in quanto diversamente la richiesta dell'interessato risulterebbe sempre tardiva per decorso del termine biennale stabilito a pena di decadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)