Sez. 4, Sentenza n. 683 del 11/03/1997 Cc. (dep. 17/07/1997) Rv. 208529 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Diversa qualificazione giuridica del fatto - Delitto che non consente la custodia cautelare - Diritto alla riparazione - Spetta solo se la custodia cautelare venga mantenuta.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel caso di diversa qualificazione giuridica del delitto originariamente contestato (che ha determinato il provvedimento restrittivo) in altro delitto che non consenta la custodia cautelare, il diritto alla riparazione sorge esclusivamente se, in seguito a tale "derubricazione", la custodia cautelare sia illegittimamente mantenuta, come si ricava dall'espressione "o mantenuto" contenuta nell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)