diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1089 del 24/01/2003 (Rv. 559952 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Natura della pronuncia - Presupposti - Impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti - Insussistenza delle condizioni per una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559952-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento ad una domanda di condono previdenziale con clausola di riserva sostituita da successiva domanda di condono priva di detta clausola, aveva ritenuto inequivocabilmente rinunciata la clausola non riprodotta e, a seguito dell'accettazione da parte dell'Istituto previdenziale di tale seconda domanda di condono, cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di accertamento negativo della pretesa fatta valere dall'Istituto previdenziale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 226 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 4 CORTE COST., Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., Legge 23/12/1988 num. 488 art. 81 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)