Sez. L, Sentenza n. 9332 del 10/07/2001 (Rv. 548047 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Sentenza di cessazione della materia del contendere - Idoneità ad acquisire efficacia di giudicato sulla pretesa fatta valere - Esclusione - Efficacia di giudicato limitata al solo venir meno dell'interesse ad agire - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue la assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo la suddetta sentenza acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo sempreché la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa. (Nella specie la sentenza pretorile di cessazione della materia del contendere, relativamente ad una controversia riguardante l'attribuzione del diritto alla pensione di inabilità, era stata impugnata solamente dal Ministero dell'Interno che aveva dimostrato di non voler fare acquiescenza ad essa intendendo, viceversa, ottenere una pronuncia, nel merito, di rigetto della domanda proposta dalla controparte; la S.C. ne ha dedotto l'ammissibilità dell'appello e, correlativamente, del corrispondente motivo del ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)