Sez. 6, Sentenza n. 11170 del 23/02/1989 Ud. (dep. 22/08/1989) Rv. 181946 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - LEGGE SUGLI STUPEFACENTI - MODICA QUANTITÀ - DETENZIONE ED IMPORTAZIONE - DIVERSO TRATTAMENTO SANZIONATORIO - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - LEGGE SUGLI STUPEFACENTI - MODICA QUANTITÀ - DETENZIONE ED IMPORTAZIONE - DIVERSO TRATTAMENTO SANZIONATORIO - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 in relazione all'art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685 in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui prevedono un diverso trattamento tra colui che detenga una modica quantità di stupefacenti per farne uso personale e chi, per lo stesso fine, importi un identico quantitativo dall'estero. Il principio di eguaglianza, fissato dall'art. 3 cost., deve intendersi nel senso che a ciascuno deve attribuirsi eguale trattamento a parità di condizioni: poiché la ipotesi di importazione (od esportazione) di sostanze stupefacenti e quella di detenzione ed acquisto si fondano su diversi presupposti di fatto, la diversa disciplina non realizza alcuna disparità. (V mass n 173341).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)