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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23793 del 02/09/2021 (Rv. 662381 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Procedimento di adottabilità - Giudizio di appello e di cassazione - Obbligo di consentire la partecipazione del genitore - Tramite la notifica dell’impugnazione o disponendo l’integrazione del contraddittorio.
Stato
decisa il 2021-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662381-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

Nel procedimento di adottabilità, l'art. 10 della legge n. 183 del 1984 prevede la nomina del difensore d'ufficio del genitore del minore, parte necessaria, quando ha inizio la procedura, e pertanto in relazione al primo grado del giudizio; trattasi di disciplina speciale, derogatoria del diritto comune e pertanto di stretta interpretazione, che non è perciò suscettibile di estensione al grado di appello, nel quale la partecipazione del genitore è assicurata tramite la notifica dell'impugnazione, o disponendo l'integrazione del contraddittorio in suo favore, adempimenti sufficienti ad assicurare l'effettività della tutela giuridizionale. (La S.C. ha espresso il principio in un giudizio in cui al padre, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, era stato nominato in primo grado un difensore di ufficio, che si era costituito, aveva ricevuto la notifica dell'impugnazione,ed era comparso in secondo grado solo per dichiarare che il suo difeso non intendeva costituirsi, cosicché la Corte d'Appello lo aveva correttamente dichiarato contumace)

Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)