Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14368 del 06/06/2013 (Rv. 626842 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA | Legittimazione a ricevere gli atti processuali nell'interesse della parte - Persistenza - Conseguenze - Notificazione della sentenza - Termini per impugnare - Decorrenza - Dalla notifica al procuratore - Procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità - Ulteriore notifica ai genitori - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA
La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore, a norma dell'art. 85 cod. proc. civ., non fanno perdere al procuratore (revocato o rinunciante), ancorché designato d'ufficio, la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse della parte, con la conseguenza che la notificazione della sentenza allo stesso è idonea a far decorrere i termini d'impugnazione, dovendosi escludere che, nell'ambito della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità, sia prevista un'autonoma ed ulteriore notifica ai genitori.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)