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Sez. 3, Sentenza n. 2974 del 10/10/1972 (Rv. 360722 - 01)

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - CESSIONE - DIVIETO - INOSSERVANZA - NULLITA - ESTENSIONE - LIMITI - OBBLIGO DI NON OPPORSI AL RILASCIO DI NUOVA LICENZA - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1972-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360722-01

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - CESSIONE - DIVIETO - INOSSERVANZA - NULLITA - ESTENSIONE - LIMITI - OBBLIGO DI NON OPPORSI AL RILASCIO DI NUOVA LICENZA - VALIDITA.*

La licenza comunale per l'Esercizio del commercio di vendita al pubblico, essendo concessa intuitu personae previo accertamento, per ragioni di pubblico interesse, dei requisiti di moralita e di capacita del concessionario, e sempre intrasmissibile, e pertanto la sua cessione, in quanto contrario a norme imperative, e colpita da nullita, ai sensi dell'art 1418, primo comma, cod civ, anche se la licenza sia trasferita, secondo la intenzione delle parti, come un elemento dell'azienda alla cui gestione si riferisce. Per la stessa ragione e nulla ogni convenzione diretta a consentire che il cessionario o l'affittuario di una azienda usufruisca per proprio conto di una licenza rilasciata all'alienante o al locatore essendo anche in tali casi violato il principio della personalita dell'autorizzazione. E valido, invece, il patto con cui l' alienante o il locatore si obbligano, nei confronti dell'acquirente o dell'affittuario, di prestare il proprio consenso all'autorita amministrativa, o comunque di non opporsi a che venga rilasciata una nuova licenza a favore di questi ultimi relativamente alla gestione dell'azienda ceduta o affittata, perche tale patto, anziche violare il principio della personalita dell'autorizzazione, e diretto ad assicurarne l'osservanza. (V 926'71, mass n 350845 Conf 2977'63; 2353'60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 18/06/1931 num. 773 art. 86 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)