Sez. 1, Sentenza n. 2411 del 19/04/1982 (Rv. 420281 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE - CESSIONE DI AZIENDA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA - CLAUSOLA DI CESSIONE DELLA LICENZA - NULLITÀ - CLAUSOLA CONTENENTE L'OBBLIGO DEL CEDENTE DI PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO PER IL RILASCIO DI UNA NUOVA LICENZA - VALIDITÀ.*
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE - CESSIONE DI AZIENDA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA - CLAUSOLA DI CESSIONE DELLA LICENZA - NULLITÀ - CLAUSOLA CONTENENTE L'OBBLIGO DEL CEDENTE DI PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO PER IL RILASCIO DI UNA NUOVA LICENZA - VALIDITÀ.*
Nel caso di cessione di azienda destinata all'Esercizio di una attività d'impresa soggetta ad autorizzazione di polizia (nella specie, autorimessa), è nulla la clausola con cui le parti abbiano convenuto anche la cessione della licenza; è, invece, perfettamente valido il patto con il quale il cedente si sia obbligato nei confronti del cessionario a prestare il proprio consenso o, comunque, a compiere le attività necessarie per consentirgli di ottenere una nuova licenza, giacché tale impegno, anziché violare il principio della personalità dell'autorizzazione, è diretto proprio ad assicurarne l'osservanza. (V 5486/77, mass n 389137; (V 3292/77, mass n 386831; (Conf 91/75, mass n 373250; (Conf 2974/72, mass n 360722).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 8, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 86 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)