Sez. 3, Sentenza n. 9781 del 08/06/1987 Ud. (dep. 07/09/1987) Rv. 176640 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IN GENERE - NORMA PENALE IN BIANCO - COMMINATORIA DI SANZIONE PENALE - RIFERIBILITÀ AD ATTI NON DOTATI DI VALORE DI LEGGE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: CODICE DELLA NAVIGAZIONE INTEGRATO DA ORDINANZA DELLA CAPITANERIA DI PORTO.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IN GENERE - NORMA PENALE IN BIANCO - COMMINATORIA DI SANZIONE PENALE - RIFERIBILITÀ AD ATTI NON DOTATI DI VALORE DI LEGGE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: CODICE DELLA NAVIGAZIONE INTEGRATO DA ORDINANZA DELLA CAPITANERIA DI PORTO.*
In tema di norme penali in bianco, è legittima la legge che, nel comminare una sanzione penale, si rimette, per la specificazione di singoli elementi della fattispecie, ad Atti non dotati di valore di legge, quali anche gli Atti della pubblica amministrazione. (nella specie è stato affermato che il codice della navigazione, che sia nell'art. 1164 sia nell'art. 1174 irroga la pena alternativa dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda sino a lire 400.000, è legge dello stato, sicché il principio di legalità della pena è soddisfatto, nulla importando che i contrassegni di fatto siano delineati da un atto normativo di grado inferiore - ordinanza della capitaneria di porto - e quest'ultimo sia successivo e rivolto ad una generalità di soggetti). (V mass n 165132; (V mass n 158997).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1164 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1174
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)