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Sez. 2, Sentenza n. 8418 del 26/01/1988 Ud. (dep. 28/07/1988) Rv. 178963 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO - ATTENUANTE DELLA MINIMA PARTECIPAZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178963-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO - ATTENUANTE DELLA MINIMA PARTECIPAZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il sequestro di persona a scopo di estorsione è un reato a consumazione anticipata e si realizza nel momento in cui vengono attuati tutti i suoi elementi costitutivi, fino alla cessazione dello stato di soggezione della vittima. Accertato il concorso di più persone nella realizzazione del reato, le condotte dei vari compartecipi si pongono sullo stesso piano. Il giudice non ha perciò l'Obbligo di individuare il ruolo di ciascuno di essi nella commissione del reato poiché tutte le condotte assumono valore determinante e risolutivo; esula quindi qualsiasi ipotesi di applicazione dell'attenuante della minima partecipazione. (V mass n 174978; (V mass n 176052; (V mass n 176640; (V mass n 177267).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)