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Sez. 6, Sentenza n. 5340 del 10/02/1984 Ud. (dep. 11/06/1984) Rv. 164703 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - VINIFICAZIONE SINTETICA - DETENZIONE DI SOSTANZA ZUCCHERINA - REATO DI ZUCCHERAGGIO - TENTATIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164703-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - VINIFICAZIONE SINTETICA - DETENZIONE DI SOSTANZA ZUCCHERINA - REATO DI ZUCCHERAGGIO - TENTATIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Allorché la detenzione di sostanza zuccherina riveli al giudice una situazione tale da provare l'inizio di una attività esecutiva diretta in modo non equivoco ad impiegare quella soluzione per una vinificazione sintetica, il fatto va inquadrato nel reato tentato di sofisticazione vinicola, previsto dall'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162, art. 76. (Conf mass n 155259; (Conf mass n 154453).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., DPR 12/02/1965 num. 162 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)