Sez. 6, Sentenza n. 8370 del 11/05/1982 Ud. (dep. 29/09/1982) Rv. 155259 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - ZUCCHERAGGIO - REATO DI CUI ALL'ART. 76 LEGGE N. 162 DEL 1965 - TENTATIVO - CONFIGURABILITÀ.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - ZUCCHERAGGIO - REATO DI CUI ALL'ART. 76 LEGGE N. 162 DEL 1965 - TENTATIVO - CONFIGURABILITÀ.*
Quando sia esattamente individuabile il quantitativo di prodotto in relazione al quale vengono compiuti Atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il reato di zuccheraggio di vini, e quindi anche di vinificazione sintetica, deve farsi applicazione della norma generale sul reato tentato, ipotizzabile anche in riferimento all'art. 76 della legge 12 febbraio 1965 n. 162. (nella specie è stata annullata la sentenza con la quale erano stati ritenuti colpevoli di reato consumato produttori sorpresi mentre erano intenti a preparare i componenti necessari alla produzione di vino artificiale). (Conf mass n 117459).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., DPR 12/02/1965 num. 162 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)