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Sez. 3, Sentenza n. 915 del 21/03/1969 (Rv. 339302 - 01)

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE DIRETTE - IN GENERE - PROCEDURA ESATTORIALE - PROCEDURA FALLIMENTARE - AUTONOMIA - CONSEGUENZE - INTERVENTO NELLA ESECUZIONE FISCALE DEL CURATORE FALLIMENTARE PER LE SPESE GIUDIZIALI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339302-01

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE DIRETTE - IN GENERE - PROCEDURA ESATTORIALE - PROCEDURA FALLIMENTARE - AUTONOMIA - CONSEGUENZE - INTERVENTO NELLA ESECUZIONE FISCALE DEL CURATORE FALLIMENTARE PER LE SPESE GIUDIZIALI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

La procedura fallimentare e quella esecutiva esattoriale non interferiscono direttamente, in quanto la legge le concepisce come procedure autonome e parallele, con la formazione, riguardo alla procedura fiscale, di una massa separata, con un conseguente separato riparto. Il curatore che intenda tutelare i diritti del fallimento potra intervenire nella esecuzione fiscale e far valere in Sede di distribuzione del prezzo il privilegio per le spese di giustizia e di amministrazione del fallimento, in proporzione alle spese fatte in riferimento ai mobili del fallito compresi nell'esecuzione fiscale. (V. 1354-67, massima n. 327952).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)