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Sez. 3, Sentenza n. 1354 del 14/06/1967 (Rv. 327952 - 01)

FALLIMENTO - TRIBUTI - ESECUZIONE FISCALE PROMOSSA IN PENDENZA DEL FALLIMENTO - INTERVENTO DEL CURATORE - AMMISSIBILITA - FINALITA.*
Stato
decisa il 1967-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327952-01

FALLIMENTO - TRIBUTI - ESECUZIONE FISCALE PROMOSSA IN PENDENZA DEL FALLIMENTO - INTERVENTO DEL CURATORE - AMMISSIBILITA - FINALITA.*

Al fine di salvaguardare la par condicio creditorum e consentito, nella procedura esattoriale promossa dall'esattore in pendenza del fallimento del debitore d'imposta, l'intervento del curatore del fallimento, inteso a far valere i crediti privilegiati e chirografari ammessi nella massa fallimentare, meritevoli di essere soddisfatti o con priorita o nella stessa misura rispetto al credito azionato dall'esattore contro il debitore fallito. (Conf. 4215-56).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 53, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 53, Legge 17/10/1922 num. 1401 art. 97, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)