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Sez. 3, Sentenza n. 1838 del 26/06/1973 (Rv. 364841 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - IN GENERE - OMESSO PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DI MERITO E DI CONVALIDA - RIPRISTINO DELLA PREESISTENTE SITUAZIONE PATRIMONIALE - RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1973-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364841-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - IN GENERE - OMESSO PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DI MERITO E DI CONVALIDA - RIPRISTINO DELLA PREESISTENTE SITUAZIONE PATRIMONIALE - RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

La preesistente situazione patrimoniale che deve essere ripristinata in conseguenza della sopravvenuta inefficacia dell'eseguito provvedimento cautelare per non essere stato tempestivamente iniziato il successivo necessario giudizio di merito e di eventuale convalida, non essendo stata giudizialmente accertata come situazione giuridica attribuita e tutelata dalla legge con carattere di definitivita, non puo essere il presupposto di un diritto al risarcimento del danno, e percio la sua rimessione in pristino non puo essere qualificata come risarcimento del danno in Forma specifica, al quale, se impossibile in tutto o in parte o se ritenuto dal giudice eccessivamente oneroso per il debitore, si sostituisca il risarcimento del danno per equivalente, a norma dell'art 2058 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)