Sez. 3, Sentenza n. 1838 del 26/06/1973 (Rv. 364841 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - IN GENERE - OMESSO PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DI MERITO E DI CONVALIDA - RIPRISTINO DELLA PREESISTENTE SITUAZIONE PATRIMONIALE - RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - IN GENERE - OMESSO PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DI MERITO E DI CONVALIDA - RIPRISTINO DELLA PREESISTENTE SITUAZIONE PATRIMONIALE - RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La preesistente situazione patrimoniale che deve essere ripristinata in conseguenza della sopravvenuta inefficacia dell'eseguito provvedimento cautelare per non essere stato tempestivamente iniziato il successivo necessario giudizio di merito e di eventuale convalida, non essendo stata giudizialmente accertata come situazione giuridica attribuita e tutelata dalla legge con carattere di definitivita, non puo essere il presupposto di un diritto al risarcimento del danno, e percio la sua rimessione in pristino non puo essere qualificata come risarcimento del danno in Forma specifica, al quale, se impossibile in tutto o in parte o se ritenuto dal giudice eccessivamente oneroso per il debitore, si sostituisca il risarcimento del danno per equivalente, a norma dell'art 2058 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)