Sez. 1, Sentenza n. 14755 del 22/11/2001 (Rv. 550487 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Estinzione del processo di merito - Conseguente inefficacia del provvedimento cautelare - Dichiarazione - Conseguenze - Disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente - Condizioni - Processo pendente alla data del 1 gennaio 1993 - Disciplina di cui all'art. 669 novies cod. proc. civ. - Applicabilità.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE
In caso di dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare per estinzione del processo di merito, la reversibilità della situazione di fatto determinatasi a seguito dell'esecuzione del provvedimento è condizione necessaria e sufficiente per l'adozione delle disposizioni volte a ripristinare la situazione precedente, ai sensi dell'art. 669 novies cod. proc. civ., introdotto dall'art. 74 della legge 26 novembre 1990, n. 353 ed applicabile dal 16 febbraio 1994 (in forza dell'art. 4 del D.L. 14 febbraio 1994, n. 105, entrato in vigore il 16 febbraio e non convertito, dell'art. 5 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito in legge 6 dicembre 1994, n. 571, nonché dell'art. 2 di quest'ultima legge, che ha fatto salva la validità degli atti, degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base al predetto decreto non convertito) anche ai procedimenti pendenti alla data del primo gennaio 1993.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 novies, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 74, Decreto Legge 14/02/1994 num. 105 art. 4, Decreto Legge 07/10/1994 num. 571 art. 4, Legge 06/12/1994 num. 673 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)