Sez. L, Sentenza n. 7463 del 17/12/1983 (Rv. 432080 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - ONERE DELLA PROVA - ATTENUAZIONE - CONSEGUENZE - CONTROVERSIA IN TEMA DI INVALIDITÀ PENSIONABILE - CAPACITÀ DI GUADAGNO - PROVA - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - ONERE DELLA PROVA - ATTENUAZIONE - CONSEGUENZE - CONTROVERSIA IN TEMA DI INVALIDITÀ PENSIONABILE - CAPACITÀ DI GUADAGNO - PROVA - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
Nel nuovo rito del lavoro, ai maggiori poteri istruttori che - a fronte di una restrizione del potere dispositivo delle parti - sono conferiti al giudice ai fini della ricerca della verità sostanziale, corrisponde un'attenuazione del principio generale dell'Onere della prova, sicché lo stesso giudice non può limitarsi alla constatazione della Mancanza di prova dei fatti allegati dall'attore, per trarne l'immediata ed ineluttabile conseguenza negativa in ordine alla pronuncia di merito (actore non probante, reus absolvitur), ma deve accertare la fondatezza della domanda alla stregua sia del materiale probatorio già esistente agli Atti sia del materiale che egli è in grado di acquisire anche al di fuori dell'iniziativa della parte. Pertanto, in una controversia in tema d'Invalidità pensionabile, la mancata considerazione dei fattori estrinseci, ambientali ed economico-sociali - che concorrono, sia pure in modo eventuale (nei limiti in cui la diminuzione della capacità di lavoro è prossima alla soglia pensionabile), alla Determinazione della capacità di guadagno - non può dal giudice essere giustificata con la semplice considerazione che essi non sono stati provati dall'assicurato, ove da parte dello stesso giudice sia mancato il preventivo ricorso - a tale a riguardo - sia agli elementi probatori desumibili dalla consulenza tecnica d'ufficio sia alle nozioni di comune esperienza, fra le quali rientra la conoscenza dello stato economico-sociale di alcuni territori dell'Italia meridionale (nella specie, dell'appennino lucano).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)