Sez. 3, Sentenza n. 7244 del 06/12/1986 (Rv. 449313 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO - LIMITI.*
I poteri istruttori conferiti dall'art. 421 cod. proc. civ., se non impediscono l'operatività del principio dell'Onere della prova, escludono tuttavia che qualsiasi incertezza in ordine ai fatti costitutivi ed alle relative prove debba essere senz'altro sanzionata in danno della parte onerata, avendo il giudice non solo il dovere di chiarire i termini della controversia con il libero interrogatorio delle parti, ma anche la facoltà di indicare eventuali irregolarità e di ammettere mezzi di prova di ufficio, sopperendo alla lacunosa iniziativa della parte. (Conf 3009/84, mass n 435050; (Conf 7463/83, mass n 432080).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)