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Sez. 5, Sentenza n. 21247 del 20/03/2001 Ud. (dep. 24/05/2001) Rv. 219274 - 01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - RAPPORTI CIVILI - LIBERTÀ: COMUNICAZIONI | Intercettazioni per cattura latitanti - Utilizzabilità a fini probatori in altro procedimento - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219274-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - RAPPORTI CIVILI - LIBERTÀ: COMUNICAZIONI

In tema di utilizzazione in altro procedimento delle intercettazioni disposte per la cattura dei latitanti, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 295 comma 3 cod.proc.pen., nella parte in cui fa rinvio all'art. 270 dello stesso codice, per contrasto con gli articoli 24 comma 2 e 15 comma 2 della Costituzione, atteso che il diritto di difesa non risulta violato, in quanto sussiste obbligo di disporre il deposito dei verbali e delle registrazioni presso la autorità procedente, né risulta compresso ingiustificatamente il diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni, dovendo comunque intervenire atto motivato della autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 15 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 295 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)