Sez. 1, Sentenza n. 1812 del 22/12/2006 Ud. (dep. 22/01/2007) Rv. 236956 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Intercettazioni disposte per la ricerca di latitanti - Utilizzabilità in altri procedimenti - Condizioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
I risultati delle intercettazioni disposte al fine di agevolare le ricerche del latitante non possono essere utilizzati a fini probatori qualora non siano state osservate le garanzie e le prescrizioni di cui agli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen., trovando applicazione, nonostante la mancanza di un espresso richiamo nell'art. 295, comma terzo, cod. proc. pen., il regime dei divieti di utilizzazione di cui all'art. 271 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)