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Sez. 5, Sentenza n. 972 del 25/10/1968 Ud. (dep. 22/02/1969) Rv. 110380 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO - OBBLIGO DELLA DECLARATORIA DI ESTINZIONE DI UN REATO.*
Stato
decisa il 1968-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110380-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO - OBBLIGO DELLA DECLARATORIA DI ESTINZIONE DI UN REATO.*

Il giudice di rinvio e tenuto a dichiarare le cause di non punibilita previste dall'art.152 cod.proc.pen. anche quando il suo giudizio, per effetto dei limiti fissati dalla Corte di Cassazione, attenga non alla commissione o sussistenza del fatto, ma alla misura della pena, o a circostanze del reato, o a misure di sicurezza. Infatti, pure essendo il giudizio di rinvio ristretto ad uno dei suddetti punti, la disposizione dell'art.545 primo comma cod.proc.pen. va intesa nel senso che e preclusa, nel suddetto giudizio, la proposizione di questioni gia definitivamente decise e non che e vietato dichiarare una causa di non punibilita, che il giudice e tenuto a rilevare e dichiarare di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (V.106762, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)