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Sez. 1, Sentenza n. 10790 del 26/05/1986 Ud. (dep. 13/10/1986) Rv. 173934 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - SENTENZA DI CONDANNA ANNULLATA PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENA, PER L'APPLICAZIONE DI BENEFICI O CONCESSIONE DI ATTENUANTI - GIUDICATO SULLA RESPONSABILITÀ - SUSSISTENZA - CONSEGUENZA IN TEMA DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1986-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173934-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - SENTENZA DI CONDANNA ANNULLATA PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENA, PER L'APPLICAZIONE DI BENEFICI O CONCESSIONE DI ATTENUANTI - GIUDICATO SULLA RESPONSABILITÀ - SUSSISTENZA - CONSEGUENZA IN TEMA DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO.*

Nelle ipotesi in cui la sentenza di condanna sia stata annullata dalla Corte di Cassazione soltanto per la Determinazione della pena, per la applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, per la sussistenza di una circostanza attenuante od aggravante, essa acquista autorità di giudicato nella parte relativa all'affermazione di responsabilità - perché del tutto indipendente rispetto alla parte annullata - con la conseguenza della inapplicabilità della causa estintiva del reato quando questa si sia verificata nelle more del giudizio di rinvio. (V mass n 106762; (V mass n 161911; (V mass n 145285; (V mass n 163118; (V mass n 153674; (V mass n 143399; (contra mass n 107843; (contra mass n 110380; (contra mass n 146053; (contra mass n 156577).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)