Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27277 del 28/12/2016 (Rv. 642551 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Legittimazione processuale del contribuente fallito - Durante la procedura fallimentare - Incapacità relativa- Rilevabilità solo su eccezione della curatela fallimentare.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, sussiste la legittimazione processuale del contribuente dichiarato fallito (nella specie successivamente alla notifica dell'atto impositivo), atteso che la sua incapacità processuale ha carattere meramente relativo e può essere fatta valere solo dal curatore fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)