Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21765 del 26/10/2015 (Rv. 637011 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso avverso un diniego di rimborso - Legittimazione processuale del contribuente fallito durante la procedura fallimentare - Difetto - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni - Interesse della curatela per il rapporto dedotto in giudizio - Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la perdita della capacità processuale del contribuente fallito, che abbia proposto ricorso avverso un diniego di rimborso, può essere rilevata d'ufficio solo ove l'Amministrazione finanziaria abbia dimostrato l'interesse della curatela per il rapporto dedotto in causa, assumendo esclusivamente in tale ipotesi il difetto di legittimazione processuale del fallito carattere assoluto.
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)