Sez. U, Sentenza n. 6517 del 20/12/1985 (Rv. 443594 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE EX ART. 46 LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE EX ART. 46 LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
Nella controversia promossa per far valere un diritto inerente a rapporto agrario, la preventiva comunicazione a mezzo raccomandata, prevista dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203 al fine del tentativo di conciliazione, non interferisce, nemmeno in via temporanea, sulla giurisdizione del giudice ordinario, ma configura un presupposto processuale, la cui Mancanza preclude soltanto al predetto giudice di pronunciare nel merito della domanda.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)