Sez. 3, Sentenza n. 3123 del 22/04/1988 (Rv. 458618 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTESTAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA DELLE MANCANZE, EX ART. 5, COMMA TERZO, DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - NECESSITÀ - NATURA DI NORME D'ORDINE PUBBLICO DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE E DI CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA DELLA PREDETTA RACCOMANDATA.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTESTAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA DELLE MANCANZE, EX ART. 5, COMMA TERZO, DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - NECESSITÀ - NATURA DI NORME D'ORDINE PUBBLICO DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE E DI CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA DELLA PREDETTA RACCOMANDATA.*
La disposizione del terzo comma dell'art. 5 della legge n. 203 del 1982 - che nelle controversie agrarie impone al locatore, prima di iniziare il giudizio, di contestare all'altra parte, con lettera raccomandata, le inadempienze in cui è incorsa e consente all'affittuario di sanarle entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, precludendo la risoluzione del contratto di affitto - ha natura di norma di ordine pubblico, avendo lo scopo di evitare l'instaurazione di procedimenti giudiziari e di assicurare la stabilità dei rapporti agrari, e configura un presupposto di proponibilità della domanda giudiziale di risoluzione che trova applicazione anche con riguardo alle ipotesi in cui l'affittuario non abbia riconosciuto l'inadempimento o mostrato la volontà di sanarlo, resistendo in giudizio alla domanda di risoluzione. (V 6704/86, mass n 448850; (V 3995/86, mass n 446813; (V 6517/85, mass n 443594).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)