diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1985 del 08/10/2014 Ud. (dep. 16/01/2015) Rv. 261784 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - "Coke" da petrolio ("pet coke") - Modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 4 del 2008 - Esclusione dalla disciplina dei rifiuti - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261784-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di rifiuti, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il "coke" da petrolio (o "pet-coke"), commercializzato come combustibile, è escluso dal campo di applicazione della generale disciplina autorizzatoria dei rifiuti solo quando siano rispettate le condizioni per tale utilizzo dettate dall'art. 293 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie nella quale il coke da petrolio presentava una quantità di zolfo e una percentuale di materie volatili eccedenti i parametri normativi, così da doversi qualificare come rifiuto pericoloso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185 com. 1 n. 9 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 293 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)