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Sez. 3, Sentenza n. 28229 del 09/05/2008 Cc. (dep. 10/07/2008) Rv. 240710 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Coke da petrolio (pet coke) - Modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 4 del 2008 - Esclusione dalla disciplina dei rifiuti - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240710-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di rifiuti, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti del coke da petrolio (o pet-coke) commercializzato e destinato alla produzione, è consentita purchè siano rispettate le condizioni per tale utilizzo dettate dall'art. 293 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; diversamente, trova applicazione la generale disciplina autorizzatoria prevista per l'attività di gestione dei rifiuti. (Fattispecie nella quale il coke da petrolio presentava una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista dall'allegato X alla parte V del D.Lgs. n. 152 del 2006, richiedendo dunque un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 293 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)