Sez. 2, Sentenza n. 664 del 29/01/1996 (Rv. 495610 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO | Fori concorrenti ex artt. 18 e 20 cod. proc. civ. - Pattuizione di esclusività di uno di essi - Clausola contrattuale relativa - Specifica approvazione per iscritto - Necessità -.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO
In tema di competenza per territorio, la clausola contrattuale che renda esclusivo uno dei fori concorrenti di cui agli articoli 18 e 20 cod. proc. civ., implica, comunque, deroga all'ordinaria competenza dell'autorità giudiziaria a norma del combinato disposto degli articoli 29 e seguenti del codice di rito e 1341 e seguenti del cod. civ. e, pertanto, ai sensi di tali ultime norme, deve essere specificamente approvata per iscritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)