diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1630 del 19/09/1970 (Rv. 347549 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - DEROGHE ALLA COMPETENZA - CONTRATTO PER ADESIONE - DESIGNAZIONE DI UN FORO ESCLUSIVO - APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA - COINCIDENZA CON UN FORO INDICATO DALLA LEGGE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347549-01

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - DEROGHE ALLA COMPETENZA - CONTRATTO PER ADESIONE - DESIGNAZIONE DI UN FORO ESCLUSIVO - APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA - COINCIDENZA CON UN FORO INDICATO DALLA LEGGE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

La clausola contrattuale, che tende a fissare un foro esclusivo, deve considerarsi particolarmente onerosa e, pertanto, deve essere specificamente approvata per iscritto, ai sensi del secondo comma dello art 1341 cod civ, la clausola derogativa della Competenza territoriale, contenuta in un contratto per adesione, non soltanto quando sia designato un foro non contemplato dalla legge, ma anche quando, stabilendosi un foro esclusivo, sia pure coincidente con uno di quelli indicati dalla legge, sia eliminata la Competenza alternativa di un altro giudice. (Conf 2246'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)