Sez. 5 - , Ordinanza n. 10908 del 18/04/2019 (Rv. 653661 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - EFFETTI (DEVOLUZIONE) - RETROATTIVITÀ | Processo tributario - Disciplina di cui al d.P.R. n. 636 del 1972 - Obbligatorietà della difesa tecnica - Esclusione - Legittimità del chiamato all'eredità al deposito della rinuncia - Sussistenza - Conseguenze.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - EFFETTI (DEVOLUZIONE) - RETROATTIVITÀ
Nella vigenza della disciplina del processo tributario dettata dal d.P.R. n. 636 del 1972 non è prevista l'obbligatorietà della difesa tecnica, con la conseguenza che, dopo la morte del contribuente in pendenza del giudizio, il chiamato all'eredità può produrre personalmente l'atto di rinuncia di cui all'art. 521 c.c., allo scopo di dimostrare la propria estraneità ai debiti del "de cuius", compresi quelli tributari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 521, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)