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Sez. 5 - , Ordinanza n. 13639 del 30/05/2018 (Rv. 649084 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - EFFETTI (DEVOLUZIONE) - RETROATTIVITÀ | Debiti tributari del "de cuius" - Chiamato all'eredità rinunciante - Soggetto passivo dell'imposizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649084-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - EFFETTI (DEVOLUZIONE) - RETROATTIVITÀ

Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del "de cuius", circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 521, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 2740

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)