Sez. 3, Sentenza n. 12718 del 16/12/1997 (Rv. 510964 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Restituzione di somme di danaro - Maggior danno da svalutazione monetaria - In "re ipsa" - Fatto notorio - Configurabilità - Tasso di interesse successivamente riconosciuto dal legislatore (art. 1, legge 353/1990) - Ammissibilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
Il locatore che deve restituire al conduttore somme di denaro non dovute, è obbligato a risarcire anche il maggior danno da svalutazione monetaria, dimostrato dal fatto notorio e ravvisabile in "re ipsa", se liquidata in base al tasso di interesse non molto tempo dopo - nella specie due anni - riconosciuto dal legislatore (art. 1284 cod. civ., nella formulazione introdotta con l' art. 1 legge 353/1990).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)