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Sez. 2, Sentenza n. 11177 del 27/12/1994 (Rv. 489424 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Mora nell'"accipiens" - Conseguenze - Ulteriore risarcimento correlato e conseguente alla svalutazione monetaria - Ammissibilità - Prova - Mezzi.
Stato
decisa il 1994-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489424-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, la mora dell'"accipiens", in quanto debitore di un'obbligazione pecuniaria, comporta anche l'applicabilità dell'art. 1224 cod. civ..Spetta perciò al "solvens", oltre agli interessi legali sulla somma dovutagli in restituzione, anche l'ulteriore risarcimento correlato e conseguente alla svalutazione monetaria (art. cit. comma secondo) che, quale fatto notorio, non necessita di una prova specifica, incidendo sul patrimonio del creditore in misura corrispondente al tasso di inflazione desumibile degli indici ISTAT sul costo della vita, salva la prova, a carico del creditore stesso o del debitore, di un danno maggiore ovvero - rispettivamente - di un danno minore o dell'inesistenza di alcun danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)