Sez. 2 - , Ordinanza n. 18906 del 11/09/2020 (Rv. 659122 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Rimborso delle spese sostenute per il conferimento di incarico ad un collaboratore - Pagamento del compenso al collaboratore - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In base alla disciplina di cui all'art. 56, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai fini del rimborso delle spese sostenute dal consulente tecnico d'ufficio per le attività strumentali svolte dal prestatore d'opera di cui sia stato autorizzato ad avvalersi, non è necessario che il consulente abbia già corrisposto il compenso al suo collaboratore, atteso che la stessa modalità di liquidazione prevista dalla legge di detto esborso implica necessariamente il pagamento ad avvenuta liquidazione da parte del giudice.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)