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Sez. 2, Sentenza n. 15535 del 11/06/2008 (Rv. 604079 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Attività svolta da ausiliari del consulente tecnico autorizzati dal giudice - Criteri di liquidazione delle spese - Determinazione rimessa al libero mercato - Esclusione - Tariffe relative ai C.T.V. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2008-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604079-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

In tema di liquidazione dei compensi e delle spese ai consulenti tecnici d'ufficio, gli articoli 49 e 56 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha abrogato l'art. 7 della l. 8 luglio 1980, n. 319, hanno mantenuto la distinzione tra le spese sostenute dal consulente tecnico per l'adempimento dell'incarico, il cui rimborso é subordinato alla loro documentazione e necessità, ed è rimesso, quanto alla determinazione, al libero mercato, e le spese per le attività strumentali, svolte dai prestatori d'opera di cui il consulente sia stato autorizzato ad avvalersi, in ordine alle quali trovano applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici, anche in virtù della natura di "munus publicum" che caratterizza l'incarico assegnato al consulente, del quale l'ausiliario non può ignorare l'esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul rapporto tra l'ausiliario e il consulente.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 56, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)