Sez. 3, Sentenza n. 1112 del 04/04/1969 (Rv. 339642 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - TESTIMONIALE (ORALE) - OGGETTO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - TESTIMONIALE (ORALE) - OGGETTO.*
La norma dell'art.345 cod.proc.civ.- che, nel testo modificato dalla legge 14 luglio 1950 n.581, consente alle parti di chiedere in grado di appello l'ammissione di nuove prove non ha inteso mutare il principio della unicita della prova per testimoni, l'osservanza del quale esige che i fatti da provare siano diversi da quelli che formarono oggetto della prova precedente, esperita in primo grado, o che abbiano comunque un'efficacia probatoria diversa, in relazione all'oggetto della lite. (V.2474-68, massima n.334908 782-68 massima n.332053 2065-67, massima n.329155 1783-67 massima n.328658).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)