Sez. 3, Sentenza n. 2226 del 03/07/1968 (Rv. 334465 - 01)
PROVA CIVILE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO*
PROVA CIVILE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO*
La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o ad altri enti, ai sensi dell'art. 213 cod.proc.civ., costituisce una facolta rimessa all'insindacabile discrezionalita del giudice di merito. (V. N. 1580-68, mass. N. 333316 n. 1320-68, mass. N. 332904 n. 1283-67, mass. N. 327824).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)