Sez. 2, Sentenza n. 1283 del 09/06/1967 (Rv. 327824 - 01)
PROVA CIVILE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO- LIMITI - FUNZIONE SOSTITUTIVA DELL'ONERE PROBATORIO - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO- LIMITI - FUNZIONE SOSTITUTIVA DELL'ONERE PROBATORIO - ESCLUSIONE.*
La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o ad altri enti, ai sensi dell'art. 213 cod.proc.civ., costituisce una facolta rimessa all'insindacabile discrezionalita del giudice di merito ed e limitata al caso in cui le informazioni richieste riflettano Atti o documenti dei quali solo l'amministrazione sia in possesso in relazione all'attivita da essa esplicata in ordine a singoli rami e a determinati oggetti. La sollecitazione dell'Esercizio di tale potere fatta dalla parte non puo dirsi, pertanto, sostitutiva dell'Onere che alla parte medesima incombe di fornire quelle prove che essa stessa sia in grado di procurarsi direttamente e che non puo pretendere di ricercare attraverso l'attivita del giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)