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Sez. 2, Sentenza n. 3196 del 18/03/1993 (Rv. 481456 - 01)

Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Testamento in genere - Condizione - In genere | Condizione apposta dal testatore alla istituzione d'erede - Valutazione - Criteri - Riserva mentale dell'istituto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481456-01

Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Testamento in genere - Condizione - In genere

Nell'indagine intesa ad accertare se la condizione apposta dal testatore alla istituzione d'erede si risolva in una indebita coartazione oppure in un assecondamento della volontà dell'istituito, si deve avere esclusivo riguardo ai propositi ed alle attitudini che quest'ultimo abbia manifestato al testatore allo scopo di conseguire la disposizione in suo favore e di evitarne la successiva revoca, non essendo rilevanti la riserva mentale ed ogni altro stato soggettivo difforme dall'apparenza da lui creata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 633

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)