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Sez. 2, Sentenza n. 19463 del 06/10/2005 (Rv. 584413 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - IN GENERE | Condizioni sospensive e risolutive apposte all'istituzione di erede - Individuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584413-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - IN GENERE

In tema di successione testamentaria, le condizioni sospensive o risolutive apposte all'istituzione di erede, secondo le previsioni dell'art. 633 cod. civ., sono quelle che la fanno dipendere dal caso o dal fatto del terzo (condizione casuale) o dalla volontà dell'erede (condizione potestativa), ma non da quella del testatore, in quanto, affinché si abbia una disposizione di ultima volontà e si realizzi un negozio "mortis causa", è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva del suo autore, non nel senso che non possa essere revocata, ma che essa sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata oltre ad essere diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 633

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)