Sez. 3, Sentenza n. 2502 del 09/03/1991 (Rv. 471211 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione - assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento allo assicuratore (o impresa designata o INA) | In genere - Responsabilità civile da circolazione stradale - Inesistenza di un valido contratto di assicurazione tra l'assicurato danneggiante e l'assicuratore - Richiesta del risarcimento alla impresa designata o all'INA, gestione autonoma del Fondo di garanzia - Onere del danneggiato - Sussistenza.
Assicurazione - Veicoli (circolazione - assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento allo assicuratore (o impresa designata o INA)
In tema di responsabilità civile da circolazione stradale l'inesistenza di un contratto assicurativo valido tra l'assicurato danneggiante e l'assicuratore non esime il danneggiato dall'onere di far precedere l'azione giudiziaria per il risarcimento dalla richiesta dello stesso all'impresa designata o all'INA, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai quali è concesso il termine di sessanta giorni di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1969 n. 990 per decidere in ordine a tale richiesta e per evitare eventualmente l'azione giudiziaria e le conseguenti spese.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)