Sez. 3, Sentenza n. 12764 del 26/09/2000 (Rv. 540517 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE | Veicolo non coperto da assicurazione - Risarcimento dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada - Condizioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE
L'applicazione della disposizione dell'art. 19, primo comma, della legge n. 990 del 1969 - secondo il quale il risarcimento dei danni da circolazione stradale è posto a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, tra l'altro, quando il veicolo non risulti coperto da assicurazione, ipotesi nella quale la richiesta preventiva di risarcimento di cui all'art. 22 della stessa legge va proposta, pertanto, nei confronti del Fondo e, per esso, dell'impresa designata per la liquidazione dei danni - postula che la circostanza della mancata copertura assicurativa risulti al momento del sinistro. (Nella specie, la S.C., alla stregua di tale principio, ha confermato la decisione della Corte territoriale che, a conferma della sentenza del primo giudice, aveva escluso la necessità della richiesta preventiva nei confronti del Fondo, in quanto la mancanza della copertura assicurativa del veicolo che aveva determinato l'incidente non era stata rilevata dai carabinieri intervenuti sul luogo dello stesso, e che solo nel corso del giudizio, a seguito delle contestazioni mosse dall'assicuratore convenuto, era emerso che il rapporto assicurativo dedotto in giudizio si ricollegava ad una targa in prova, di volta in volta applicabile per coprire occasionalmente di assicurazione vari veicoli, e che nel caso concreto la garanzia assicurativa non era operante per non essere stata esposta detta targa.)
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)