Sez. 1, Sentenza n. 2245 del 23/06/1956 (Rv. 882496 - 01)
AZIENDA - OBBLIGO DI NON CONCORRENZA - CESSIONE DI QUOTA SOCIALE - ART. 2557 CODICE CIVILE - NON APPLICABILITÀ
AZIENDA - OBBLIGO DI NON CONCORRENZA - CESSIONE DI QUOTA SOCIALE - ART. 2557 CODICE CIVILE - NON APPLICABILITÀ
Il divieto di concorrenza, imposto dall'art. 2557 codice civile, costituendo una eccezione alla norma generale dell'articolo 2596 codice civile, in virtù della quale il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto, vale solo per il caso di alienazione dell'azienda o di un ramo autonomo di essa, e non può essere esteso per analogia all'ipotesi di cessione della quota sociale. Ipotesi, quest'ultima, che, sia in relazione alle persone dei contraenti, sia in relazione alla finalità del negozio, è da tenersi esattamente distinta dalla prima, anche nel caso in cui, essendo la società composta di due soli soci, uno di essi, per effetto della cessione che l'altro gli faccia della sua quota possa rimanere in definitiva unico proprietario dell'azienda.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)