Sez. 1, Sentenza n. 1643 del 16/02/1998 (Rv. 512688 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - CONCORRENZA (DIVIETO DI) - IN GENERE | Cessione di sole quote dell'azienda - Disposizione di cui all'art. 2557 cod. civ. (divieto di concorrenza) - Applicazione - Ammissibilità - Condizioni.
AZIENDA - CESSIONE - CONCORRENZA (DIVIETO DI) - IN GENERE
Il divieto quinquennale di concorrenza stabilito dalla norma di cui all'art. 2557 cod. civ. per l'ipotesi di alienazione di azienda non riveste carattere di specialità o eccezionalità, poiché il legislatore, con la norma in parola, non ha inteso sancire una espressa deroga al generale principio della libera concorrenza, ma disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli stessi effetti esplicitati dalle parti (o da presumersi connaturati) con il negozio di cessione posto in essere. Non è, pertanto, esclusa l'applicabilità della norma "de qua" alla ipotesi di cessione (non dell'intera azienda ma) di sole quote sociali, sempre che, in sede di accertamento giurisdizionale, emerga, dal complesso delle circostanze di fatto oltreché dal contenuto dello stesso negozio di cessione, la funzione concreta e non equivoca di effettiva sostituzione di un soggetto ad un altro nella conduzione della struttura aziendale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2557, Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)