Sez. 5, Sentenza n. 11428 del 03/10/1985 Ud. (dep. 26/11/1985) Rv. 171235 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - REATO DI PERICOLO - POSSIBILITÀ DI RICOSTRUZIONE DELLA CONTABILITÀ DELL'IMPRESA - IRRILEVANZA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - REATO DI PERICOLO - POSSIBILITÀ DI RICOSTRUZIONE DELLA CONTABILITÀ DELL'IMPRESA - IRRILEVANZA.*
Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta semplice, previsto dall'art. 217 legge fallimentare, non ha rilievo il fatto che l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili non abbia impedito la ricostruzione della vita economica dell'impresa, resa possibile attraverso l'esame delle scritture fiscali, poiché non è richiesta l'effettiva lesione del bene tutelato, ma è sufficiente il pericolo che tale lesione si verifichi. (Conf mass n 150384; (Conf mass n 149710).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)