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Sez. 5, Sentenza n. 15195 del 24/10/1990 Ud. (dep. 19/11/1990) Rv. 185801 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - IRREGOLARITÀ CONSISTENTE NELL'OMESSA VIDIMAZIONE - REATO DI MERO PERICOLO - POSSIBILITÀ DI RICOSTRUZIONE DELLA VITA ECONOMICA DELL'AZIENDA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185801-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - IRREGOLARITÀ CONSISTENTE NELL'OMESSA VIDIMAZIONE - REATO DI MERO PERICOLO - POSSIBILITÀ DI RICOSTRUZIONE DELLA VITA ECONOMICA DELL'AZIENDA - IRRILEVANZA.*

Nel caso in cui sia contestato il delitto di bancarotta semplice per irregolare tenuta dei libri contabili e l'irregolarità consista nella omessa vidimazione di tali libri, essendo il reato previsto dall'art. 217 legge fallimentare un reato di mero pericolo, non ha alcuna Rilevanza il fatto che la violazione per omessa vidimazione non abbia impedito la ricostruzione della vita economica dell'azienda; il pericolo, infatti, si realizza per il solo fatto della irregolare e non conforme a legge tenuta di libri e scritture non vidimati. (V mass n 183027, ed ivi citate; (V mass n 174569; (V mass n 171235).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2214, Cod. Civ. art. 2215, Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)